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PROMEMORIA PER IL VERBALIZZANTE G.E.V.
Il verbale, di cui all'art. 255 Reg. del T.U.L.P.S., costituisce atto pubblico con fede privilegiata: deve quindi essere redatto con la massima cura, attenzione e diligenza. Il verbale, a norma dell'art. 8 L.R. 28.4.1984, n. 21 deve contenere:a) I'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento; b) le generalità e la qualifica del verbalizzante e la sua sottoscrizione;c) le generalità del trasgressore ovvero le generalità di chi era tenuto alla sorveglianza, se il trasgressore sia minore degli anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato;d) la descrizione succinta del fatto costituente l'illecito:e) la menzione delle norme che si presumono violate:f) I'indicazione degli eventuali responsabili in solido:g) I'indicazione degli organi cui il trasgressore può inoltrare ricorso:h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, del relativo importo e delle modalità di pagamento:i) le eventuali dichiarazioni del trasgressore.Richiedere sempre la sottoscrizione da parte del trasgressore e degli intervenuti: farne menzione se taluno non può o non vuole firmare.Non sono consentite scoloriture o abrasioni: evitare, per quanto possibile le cancellazioni e nell'eventualità farle in modo che si riesca a leggere quello che c'era scritto.Trasmettere il verbale all'organo competente ad emanare l'ordinanza-
Gabriele Gatti